Al  decreto-legge  citato  in epigrafe, sono apportate le seguenti
correzioni in corrispondenza delle sotto riportate pagine della sopra
indicata Gazzetta Ufficiale:
    alla pag. 6, all'art. 3, comma 1, quarto capoverso, in fine, dopo
le parole: " .. e relativo personale" il punto  e'  sostituito  dalla
virgola  e sono aggiunte le seguenti: "previa valutazione dei carichi
di lavoro con specifico riferimento alla quantita' totale di  atti  e
di  operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi tre anni
e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso  in  rapporto
alla domanda espressa e potenziale.";
    alla  stessa  pagina,  all'art.  3, comma 1, quinto capoverso, in
luogo   delle   parole:   "dell'indennita'   a    qualsiasi    titolo
spettante",leggasi:  "dell'indennita'  a qualsiasi titolo spettanti";
inoltre,  in  luogo  delle  parole:  "comprensivi   degli   eventuali
trattamenti  economici corrisposti al restante personale in relazione
alla produttivita', alla specificita' o alla qualita'  dell'attivita'
prestata o al settore di utilizzazione.", leggasi: "comprensivi degli
eventuali  trattamenti economici corrisposti al restante personale in
relazione alla produttivita', alla professionalita' o  alla  qualita'
dell'attivita' prestata e al settore di utilizzazione.";
    alla  pag.  7,  all'art.  3,  comma  3,  primo capoverso, dopo le
parole: "provvedimenti  adottati  dal  Ministero  del  tesoro",  sono
inserite  le  seguenti: ", dal Dipartimento della funzione pubblica e
dal Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato";
inoltre,   le   parole:   "(FINAM,  INSUD,  FIME,  ITALTRADE),"  sono
sostituite dalle seguenti: "(FINAM, INSUD, FIME,  ITALTRADE,  FORMEZ,
IASM)";  e,  in luogo delle parole: "che dovesse risultare in esubero
dopo le operazioni di riordino,", leggasi: "che dovesse risultare  in
esubero dopo le operazioni di nuovo assetto, riordino,";
    alla  stessa  pagina,  il  comma  4 dell'art. 3 e' sostituito dal
seguente:
   "4.  Il  nuovo  assetto,  il  riordino,  la  ristrutturazione,  la
privatizzazione  o la liquidazione degli organismi previsti dal comma
3, nonche' la individuazione degli esuberi,  devono  essere  compiuti
non oltre il 31 dicembre 1993.";
    sempre  alla  stessa  pag. 7, all'art. 3, comma 6, le parole: "e'
posto in  posizione  di  comando  presso  l'ufficio  del  commissario
liquidatore che corrispondera' lo stipendio tabellare in attesa della
costituzione  del  ruolo  transitorio  di  cui  al  comma  1.",  sono
sostituite dalle seguenti: "puo' fare domanda per  essere  inquadrato
nel  ruolo  transitorio  di  cui al comma 1, con decorrenza economica
dalla data di cessazione dell'indennita'.".
          AVVERTENZA:
             Si provvede alla ripubblicazione del testo integrale del
          decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, ai sensi dell'art. 15,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
          marzo  1986, n. 217, in seguito alle intervenute rettifiche
          pubblicate, oltre che nella  presente  Gazzetta  Ufficiale,
          anche  nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 2 settembre 1993
          e n. 208 del 4 settembre 1993.
"DECRETO-LEGGE 9 agosto 1993, n. 285.
  Disposizioni   urgenti   per   accelerare   la   concessione  delle
agevolazioni alle  attivita'  e  per  il  personale  della  soppressa
Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
   Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni al fine di accelerare le procedure  per  la  concessione
delle  agevolazioni  a favore delle attivita' della soppressa Agenzia
per la promozione dello sviluppo  del  Mezzogiorno,  nonche'  per  la
sistemazione del relativo personale;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 agosto 1993;
   Sulla proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  del  bilancio e della programmazione economica, di concerto
con  i  Ministri  del  tesoro,  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e per la funzione pubblica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
   1.  Entro  il  20 settembre 1993 il CIPE, su proposta del Ministro
del bilancio e della programmazione  economica,  individua  le  somme
derivanti  dalle  autorizzazioni  di spesa di cui alla legge 1  marzo
1986,  n.  64,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   gia'
programmate, da destinare alle finalita' di cui al presente articolo.
Con  la  medesima  delibera  sono  altresi'  stabiliti  i  criteri di
priorita' sulla base dei  quali,  nel  caso  di  insufficienza  delle
risorse,  devono  essere  soddisfatte le istanze presentate. La Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare le somme  occorrenti
nei  limiti degli importi come sopra determinati secondo le modalita'
e  condizioni  stabilite  dall'articolo  8,  comma  7,  del   decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
   2.  All'articolo  9  del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   '5-bis. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1,  per
i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia
stato  gia'  disposto  il  trasferimento a regioni, enti locali, loro
consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le  aree
di  sviluppo  industriale,  la  competenza  per  la  definizione  dei
relativi rapporti e' attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le
modalita' di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
  5-ter. I progetti speciali e le opere di cui al comma 5-bis, per  i
quali  sia in atto una procedura contenziosa, o per i quali alla data
di entrata in vigore del  presente  decreto,  sussistano  pretese  di
maggiori  compensi  a  qualsiasi  titolo,  sono trasferiti alla Cassa
depositi e prestiti solo  a  contenzioso  definito.  Gli  appaltatori
potranno  comunque  formulare  istanza al commissario liquidatore che
provvede in nome  e  per  conto  del  soggetto  cui  l'opera  risulta
trasferita,  per  una  definizione bonaria delle richieste sulla base
del 40% degli importi accertati ai sensi del comma 5-quater.
   5-quater. Ai fini della definizione bonaria di cui al comma 5-ter,
l'importo oggetto di  transazione  viene  determinato  tenendo  conto
delle  pretese  di maggiori compensi gia' presentati all'Agensud alla
data del 27 aprile 1993, in base  ad  una  certificazione  rilasciata
sotto la propria responsabilita' dal collaudatore o dalla commissione
di  collaudo  in  ordine  all'entita' e alla fondatezza della pretesa
stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo,
alla   dichiarazione   di   cui   sopra   provvede,   sotto   propria
responsabilita', la direzione dei lavori (direttore lavori, ingegnere
capo).  La  definizione  delle controversie consegue all'accettazione
quietanzata dall'appaltatore di atto di liquidazione dell'importo non
superiore al 40% della somma certificata  dal  collaudatore  o  dalla
direzione  dei  lavori.  In caso di discordanza dell'ammontare tra la
dichiarazione del collaudatore e quella della direzione  dei  lavori,
il  calcolo  viene  effettuato  sulla  cifra  piu'  favorevole per la
stazione appaltante.
  5-quinquies. L'istanza di definizione bonaria di cui  al  comma  5-
ter   deve  essere  presentata  entro  il  15  settembre  1993  e  il
commissario liquidatore deve provvedere, entro la data di  cessazione
della  gestione  commissariale,  all'esame  delle  istanze pervenute,
secondo l'ordine cronologico di presentazione e anche in deroga  alle
disposizioni  vigenti  in  materia,  assistito  da  un avvocato dello
Stato.
  5-sexies. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto
un giudizio pendente sia davanti al  giudice  ordinario  che  dinanzi
agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione
del  procedimento  di  cui  ai  commi  precedenti. Nel caso sia stata
promossa   l'esecuzione   forzata   in   base   ad    una    sentenza
provvisoriamente esecutiva o ad un lodo arbitrale, la sospensione op-
era  anche  nei  confronti  del  procedimento  esecutivo.  L'avvenuta
definizione bonaria il cui importo si intende comprensivo anche delle
spese di giudizio e degli onorari di  difesa,  estingue  il  giudizio
pendente.  Alla  chiusura  del contenzioso per il quale non sia stata
presentata  istanza  di  definizione  transattiva,   provvedera'   il
Ministero dei lavori pubblici.'.
   3.  Il personale gia' addetto agli affari generali, all'ufficio di
ragioneria e del bilancio, all'ufficio  legale,  all'ufficio  tecnico
della   soppressa  Agenzia,  fino  al  termine  delle  operazioni  di
transazione, viene utilizzato dal commissario liquidatore.
                               Art. 2.
   1. Per la  concessione  delle  agevolazioni  di  cui  al  comma  3
dell'articolo   1   del   decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488,
che  non  sono  state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993,  gli  istituti
di  credito  e  le  societa'  di  locazione finanziaria convenzionati
provvedono a comunicare, entro il  31  dicembre  1993,  al  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  i  propri esiti
istruttori, ovvero a confermare quelli gia' trasmessi all'Agenzia per
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.  A  tale  comunicazione
dovra'  essere  allegata  una dichiarazione del legale rappresentante
dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta  in  calce  dal
presidente  del  collegio  sindacale qualora esistente, attestante la
sussistenza delle condizioni per  l'accesso  alle  agevolazioni,  ivi
comprese  quelle  relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla
prevenzione degli infortuni, lo stato  di  esecuzione  del  progetto,
l'ammontare  delle  spese  sostenute  alla  data della dichiarazione,
rapportato   al   costo   complessivo   del   progetto,   nonche'  la
certificazione prevista dalla  vigente  normativa  sulla  lotta  alla
criminalita'  organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa
richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni
di  cui  al  presente  comma,  qualora  l'istante,  nel  corso  della
istruttoria  della  domanda  di  agevolazione,  si  rivolga,  per  la
medesima iniziativa, ad altro istituto  di  credito  abilitato  o  ad
altra  societa'  convenzionata, resta valida la data di presentazione
della domanda originaria.
   2. Entro novanta  giorni  dal  termine  di  cui  al  comma  1,  il
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, sulla
base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del
comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, il cui ordine
e' determinato sulla base dell'ammontare delle spese gia' effettuate,
rapportate al costo complessivo  del  progetto  come  indicato  nelle
comunicazioni  e dichiarazioni medesime. Il Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  dispone  la  concessione  delle
agevolazioni  sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili.
   3.  Contestualmente  alla  concessione   delle   agevolazioni   il
Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, previa
presentazione di fidejussione  assicurativa  da  parte  dell'impresa,
provvede  al pagamento di un anticipo nella misura massima del 50 per
cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante, tenuto
conto dell'ordine della graduatoria formata ai sensi del  comma  2  e
nei  limiti  delle risorse finanziarie disponibili. Per i progetti di
investimento  di  importo  inferiore  a  cinque  miliardi  di   lire,
l'accertamento,   a  seguito  dell'ultimazione  del  progetto,  sulla
realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni
per la fruizione dei benefici e' effettuato dall'istituto di  credito
o  societa' di locazione finanziaria convenzionati; per i progetti di
investimento di importo superiore, e comunque negli altri  casi,  ove
occorra,    il    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato provvede alla nomina di apposite commissioni secondo
le modalita' di cui all'articolo 18, commi  sesto  e  settimo,  della
legge 26 aprile 1983, n. 130.
   4.   Qualora   le   agevolazioni,   disposte   sulla   base  delle
comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano revocate
per insussistenza delle condizioni  previste  dalla  legge  1   marzo
1986, n. 64, cosi' come integrata dal presente decreto, si applica la
sanzione   amministrativa   pecuniaria  da  2  a  4  volte  l'importo
dell'agevolazione indebitamente fruita. Chi  rilascia  o  sottoscrive
dichiarazioni  di  cui  al  comma  2  attestanti  fatti materiali non
rispondenti al vero, e' punito con le pene previste dall'artitolo 13,
comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
   5. La quota del Fondo, di cui al  comma  5  dell'articolo  19  del
decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, da assegnare al Ministero
dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  per  l'attuazione
degli  interventi  di  cui  al  comma  2 dell'articolo 5 del medesimo
decreto  legislativo,  nonche'  le  eventuali  ulteriori  risorse  da
attribuire  per  le finalita' di cui al comma 1 dello stesso articolo
5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di  cui  all'articolo
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
                               Art. 3.
   1.  L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e'
sostituito dal seguente:
   'Art. 14 (Personale degli organismi soppressi) . - 1. Il personale
della  soppressa  Agenzia  per  la  promozione  dello  sviluppo   del
Mezzogiorno,  in  servizio alla data del 14 agosto 1992 e che risulti
tale alla data del 15 aprile 1993, ha facolta' di presentare domanda,
entro  il  15  settembre  1993   al   commissario   liquidatore,   di
trattenimento  in  servizio.  In  tal  caso esso viene iscritto in un
ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso  il  Ministero  del
bilancio  e  della  programmazione economica entro il 13 ottobre 1993
con  decreto  del  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
economica.
    2. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato
la  domanda  di  cui  al  comma  1,  cessa  dal rapporto di impiego a
decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto  al  trattamento  di  fine
rapporto  ad  esso  spettante  in base all'ordinamento vigente a tale
data. Nei confronti del personale  che  entro  tale  data  cessa  dal
rapporto  di  lavoro  con  la  soppressa  Agenzia  non  si applica la
sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici  di  anzianita',
stabilita  dall'articolo  1,  comma 1, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  novembre
1992, n. 438.
    3.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del bilancio e della programmazione  economica,
di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla
base  del  titolo di studio, la corrispondenza tra le qualifiche e le
professionalita' rivestite nella soppressa Agenzia dal  personale  di
cui  al  comma  1  e le qualifiche o profili vigenti per il personale
delle amministrazioni statali. L'inquadramento nel ruolo  di  cui  al
comma 1 e' fatto sulla base dell'anzianita' maturata di servizio e di
qualifica.
    4.  Con  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri viene
disposta l'assegnazione provvisoria  del  personale  della  soppressa
Agenzia  alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle pubbliche
amministrazioni, cui sono attribuite competenze ai sensi del presente
decreto e che ne facciano richiesta. Decorso il periodo di  due  anni
dalla  istituzione  del  ruolo  transitorio  anzidetto  il  personale
assegnato come sopra viene inquadrato in soprannumero nei ruoli delle
amministrazioni di destinazione o presso la Presidenza del  Consiglio
dei  Ministri. Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni
interessate sono rideterminati ai sensi degli articoli 30  e  31  del
decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  anche in deroga ai
termini previsti nel citato articolo 31, tenendo  conto  delle  nuove
competenze  trasferite  e  del relativo personale, previa valutazione
dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantita' totale
di atti e di operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi
tre anni e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio  reso  in
rapporto alla domanda espressa e potenziale.
    5.  Al personale iscritto nel ruolo transitorio di cui al comma 1
sono attribuiti lo stipendio  e  le  indennita'  a  qualunque  titolo
spettanti  agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun
dipendente  e'  inquadrato.  Le  specifiche  indennita'   corrisposte
secondo   l'ordinamento  giuridico  proprio  dell'Agensud,  anche  se
previste da  leggi,  sono  soppresse  ed  a  ciascun  dipendente,  in
aggiunta  allo  stipendio  ed  alle  indennita'  corrispondenti  alla
qualifica funzionale rivestita ed  all'anzianita'  riconosciuta  come
sopra,   e'  attribuito  un  assegno  personale  speciale  pari  alla
differenza tra la nuova retribuzione come sopra determinata e  quindi
comprensiva   dell'indennita'   a  qualsiasi  titolo  spettanti  agli
appartenenti alla specifica  qualifica  funzionale  e  quella  ultima
tabellare  stipendiale  percepita  in  qualita'  di  dipendente della
soppressa  Agensud.  L'assegno  perequativo  personale  pensionabile,
nonche'  utile  per il trattamento di fine rapporto, e' riassorbibile
con i  successivi  aumenti  stipendiali  contrattuali  normativamente
attribuiti,   comprensivi   degli   eventuali  trattamenti  economici
corrisposti al restante personale in  relazione  alla  produttivita',
alla  professionalita'  o  alla qualita' dell'attivita' prestata e al
settore di utilizzazione. Fino al totale riassorbimento  dell'assegno
personale,  non  operano  miglioramenti  economici a qualunque titolo
attribuiti al restante personale statale. A decorrere dal 13  ottobre
1993 cessa l'erogazione delle indennita' corrisposte dall'Agensud. Il
compenso  del  lavoro  straordinario viene erogato con i criteri e le
modalita' previste per il personale dei Ministeri.
    6. Il personale di cui al  comma  1  ha  facolta'  di  presentare
domanda  per  il  mantenimento  della  posizione  pensionistica  gia'
costituita e si applicano a tal fine le disposizioni del capo II  del
titolo  I  del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993,
n. 104.
    7. Nei confronti del personale inquadrato ai sensi del comma 1 si
applicano, dalla data di detto inquadramento, le disposizioni proprie
dell'amministrazione  statale  in  materia  di  trattamento  di  fine
rapporto.  Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza
a ciascun dipendente ivi intestata e dall'INA  gestita  e  rivalutata
secondo  gli accordi in atto al momento del passaggio al nuovo ruolo,
e'  corrisposta   al   momento   della   cessazione   dal   servizio,
aggiuntivamente  all'indennita'  di  fine  rapporto corrisposta dallo
Stato per il periodo successivo all'inquadramento.'.
   2. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto  legislativo  3  aprile
1993, n. 96, e' cosi' sostituito:
   '  2. Il personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso
il  Dipartimento,  alla  data  della  soppressione,  ha  facolta'  di
chiedere,  entro  il  15  settembre  1993, l'applicazione delle norme
vigenti in materia di mobilita'.'.
   3. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto  legislativo  3  aprile
1993, n. 96, e' cosi' sostituito:
   '   3.   La  posizione  dei  dipendenti  degli  organismi  di  cui
all'articolo 6 della legge 1  marzo 1986, n. 64, e' definita  con  le
procedure  di riordino ai sensi delle vigenti disposizioni in materia
societaria e con i provvedimenti adottati dal Ministero  del  tesoro,
dal   Dipartimento   della   funzione   pubblica   e   dal  Ministero
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato   ai   sensi
dell'articolo   11   per   il   riordino,   la  ristrutturazione,  la
privatizzazione o la liquidazione degli organismi stessi. Si  applica
l'articolo   14   al  personale  degli  enti  di  promozione  di  cui
all'articolo 6 della legge 1  marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD,  FIME,
ITALTRADE, FORMEZ, IASM) e delle loro partecipate in misura superiore
al  50 per cento, che dovesse risultare in esubero dopo le operazioni
di  nuovo  assetto,  riordino,  ristrutturazione,  privatizzazione  o
liquidazione  degli stessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
d), della legge 19 dicembre 1992, n. 488.'.
   4.  Il  nuovo  assetto,  il  riordino,  la  ristrutturazione,   la
privatizzazione  o la liquidazione degli organismi previsti dal comma
3, nonche' la individuazione degli esuberi,  devono  essere  compiuti
non oltre il 31 dicembre 1993.
   5. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al nucleo ispettivo
ed al nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero
del  bilancio  e  della programmazione economica, anche in attuazione
dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile  1993,  n.
96,  il  numero  dei  componenti  dei  nuclei  anzidetti  puo' essere
complessivamente integrato con quindici componenti tecnici scelti tra
il personale degli organismi soppressi di cui agli articoli 14  e  15
del  citato decreto legislativo. L'indennita' corrisposta ai quindici
componenti anzidetti e' assorbente dell'assegno personale speciale di
cui al  comma  1,  salvo  il  diritto  di  opzione  per  quest'ultima
indennita'.
   6.  Il personale dipendente dall'ITALTRADE gia' collocato in Cassa
integrazione  guadagni,  cessata  la  corresponsione  dell'indennita'
anzidetta,   puo'  fare  domanda  per  essere  inquadrato  nel  ruolo
transitorio di cui al comma 1, con decorrenza economica dalla data di
cessazione dell'indennita'.
                               Art. 4.
   1. Alla realizzazione del progetto  strategico  di  formazione  di
quadri  tecnici  ed  amministrativi di cui alle delibere del Comitato
interministeriale per la programmazione economica del 29 marzo 1990 e
15 gennaio 1991 ed all'intesa di programma  sottoscritta  in  date  7
dicembre  1990  e 14 gennaio 1991, provvede il Centro di formazione e
studi - Formez, che subentra nei rapporti giuridici attivi e  passivi
a tale riguardo riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM), costituito il 26 marzo 1991.
   2.  Il  Ministro  per la funzione pubblica determina gli indirizzi
del Formez e definisce il finanziamento del progetto, con l'obiettivo
del contenimento delle spese e i vincoli  relativi  al  finanziamento
comunitario di una parte degli interventi.
   3.  Il  Ministro  per la funzione pubblica riferisce al Parlamento
sull'attuazione della presente norma entro sei mesi dalla sua entrata
in vigore.
                               Art. 5.
   1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
  '4-bis. Il Comitato subentra nelle funzioni  gia'  attribuite  alla
Cassa  depositi  e  prestiti,  ai sensi del decreto-legge 30 dicembre
1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1986,  n.  44,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, e nella
titolarita' dei diritti e degli obblighi posti in essere per  effetto
della citata normativa dalla Cassa stessa, entro il 31 dicembre 1993.
Fino  alla  data  di tale trasferimento, la Cassa depositi e prestiti
continuera' ad osservare le disposizioni di cui  al  citato  decreto-
legge.  L'erogazione  dei  fondi e' effettuata con pagamenti disposti
dal Comitato a valere sul conto corrente di tesoreria,  istituito  ai
sensi   della   predetta  legge  e  da  intestare  al  Comitato,  cui
affluiscono  le   disponibilita'   finanziarie   comunque   destinate
all'attuazione  della  presente  normativa.  Il  Comitato provvede ad
autonoma   gestione   delle   disponibilita'   stesse   con  apposita
contabilita' separata. Sulle predette somme continueranno  a  gravare
le  necessarie  spese  di  funzionamento  nei  limiti e con i criteri
stabiliti annualmente con decreto del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.
Alle  attivita'  del  Comitato  continuano  ad applicarsi', in quanto
compatibili, le disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti  di  cui
alla  legge  13  maggio  1983,  n. 197, e successive modificazioni ed
integrazioni, e ai  decreti  del  Ministro  del  tesoro  in  data  1
febbraio  1985,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  35 del 9
febbraio 1985, e in data 1  marzo  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  65  del  18  marzo  1992. Con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato,   saranno   emanate  le  speciali  disposizioni  da
osservare in materia di modalita' contabili, di rendicontazione e  di
controllo  della  gestione.  Per  l'espletamento  dei suoi compiti il
Comitato e' autorizzato ad avvalersi del personale gia'  in  servizio
alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, nonche', per
eventuali  ulteriori  occorrenze,  dell'altro  personale  proveniente
dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.'.
                               Art. 6.
   1.  Il  presente  decreto  entra  in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 agosto 1993
                              SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  SPAVENTA, Ministro del  bilancio  e
                                  della programmazione economica
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
                                  SAVONA,   Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  CASSESE, Ministro per  la  funzione
                                  pubblica
Visto, il Guardasigilli: CONSO".